Nuova Società U.S. LIVORNO
- neuromante
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Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
Ma un sarebbe anche il caso che Locatelli, o chi per lui confermasse la presentazione del progetto al pubblico? Perchè del Goldoni, del 22 ecc. sono solo voci..di concreto e ufficiale io non ho visto niente..
Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
è oggi in prima pagina su quilivorno la conferma dell'incontro, a breve modalità e programma.
nel frattempo, ipotizzando che bombolone non venda,
visto che qualcuno l'ha tirato fuori, qui c'è lo stato dell'arte della defunta e fallita AS Livorno Calcio.
Se qualcuno che ci capisce in materia ci da delucidazioni in merito sarebbe gradito. Sul discorso Pro Livorno secondo me non è percorribile.
E' una società che negli ultimi anni ha fatto un percorso ottimo, ma che a mio avviso merita di rimanere come realtà ben distaccata dal Livorno Calcio.
https://www.portalecreditori.it/procedura?id=mlKNpLOv2A
https://giuridica.net/fallimento-e-titolo-sportivo/
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Livorno.
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- smarcopontino73
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Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
Curva il discorso pro livorno riguarderebbe solo l'acquisto del titolo sportivo penso, un po' come sembra farà la nuova pistoiese con il titolo dell'aglianese.Curvanord ha scritto: ↑ven 17 mag 2024, 11:52è oggi in prima pagina su quilivorno la conferma dell'incontro, a breve modalità e programma.
nel frattempo, ipotizzando che bombolone non venda,
visto che qualcuno l'ha tirato fuori, qui c'è lo stato dell'arte della defunta e fallita AS Livorno Calcio.
Se qualcuno che ci capisce in materia ci da delucidazioni in merito sarebbe gradito. Sul discorso Pro Livorno secondo me non è percorribile.
E' una società che negli ultimi anni ha fatto un percorso ottimo, ma che a mio avviso merita di rimanere come realtà ben distaccata dal Livorno Calcio.
https://www.portalecreditori.it/procedura?id=mlKNpLOv2A
https://giuridica.net/fallimento-e-titolo-sportivo/
Poi magari la pro livorno rimarrà solo con i suoi settori giovanili facendo un accordo con il nuovo Livorno che nascerà acquistando il suo titolo sportivo.
Ricordo che il titolo sportivo è solo il diritto a partecipare al relativo campionato e non è l'acquisizione giuridica della società.
Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
Questo dice la FIGC riguardo al titolo sportivo, ho estratto dal regolamento sul sito ufficiale:smarcopontino73 ha scritto: ↑ven 17 mag 2024, 12:03 Curva il discorso pro livorno riguarderebbe solo l'acquisto del titolo sportivo penso, un po' come sembra farà la nuova pistoiese con il titolo dell'aglianese.
Poi magari la pro livorno rimarrà solo con i suoi settori giovanili facendo un accordo con il nuovo Livorno che nascerà acquistando il suo titolo sportivo.
Ricordo che il titolo sportivo è solo il diritto a partecipare al relativo campionato e non è l'acquisizione giuridica della società.
Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra
società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova
società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima
richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla
emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della presentazione della
domanda di attribuzione del titolo sportivo;
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima
richiesta rilasciata dagli stessi enti di cui al punto rilasciata dagli stessi enti di cui al punto le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in
liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I
soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla
nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda
sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva
ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo
istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:
a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;
b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale,
in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. Qualora fosse consentita la partecipazione al
Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo
caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle
componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo. La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui
due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Livorno.
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Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
Essendo decaduti i termini temporali per prendersi il titolo AS LIVORNO CALCIO resta questo:Curvanord ha scritto: ↑ven 17 mag 2024, 12:09 Questo dice la FIGC riguardo al titolo sportivo, ho estratto dal regolamento sul sito ufficiale:
Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l’affiliazione ai sensi dell’art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine del 10 giugno della stagione in corso, ad altra
società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova
società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di cinque giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:
1) di avere acquisito l’intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
2) di avere ottenuto l’affiliazione alla F.I.G.C.;
3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l’affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante fideiussione a prima
richiesta rilasciata da istituti bancari, da società assicurative e da società iscritte all’Albo Unico ex art. 106 TUB, aventi i requisiti previsti per gli enti tenuti alla
emissione delle fideiussioni, richieste dal Sistema delle Licenze Nazionali in ambito professionistico, nell’ultima versione pubblicata prima della presentazione della
domanda di attribuzione del titolo sportivo;
4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l’impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima
richiesta rilasciata dagli stessi enti di cui al punto rilasciata dagli stessi enti di cui al punto le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti. I soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC.
Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in
liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accolli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione. I
soci e gli amministratori della nuova società non devono aver ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza
nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla
nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell’azienda
sportiva a norma dell’art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l’attività sportiva
ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Serie C il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo
istituita, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società:
a) adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l’iscrizione al Campionato;
b) non abbia soci e/o amministratori che abbiano ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, di amministratore e/o di dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale,
in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione dalla FIGC. Qualora fosse consentita la partecipazione al
Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo
caso non inferiore ad euro 100.000,00. E’ facoltà del Presidente, d’intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle
componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo. La Commissione, nominata dal Presidente Federale, è formata da tre componenti, di cui
due designati dal Presidente Federale e uno dalla LND. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico.
"Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo, ha acquistato all’asta il marchio “ChievoVerona” per 330.000 euro. Questo marchio apparteneva all’ex squadra di calcio nota più semplicemente come Chievo. La società Chievo fu attiva per anni, giocando diciassette campionati di Serie A fino al 2019. Tuttavia, a causa di problemi finanziari, dichiarò fallimento nel 2021. Nel medesimo anno, Pellissier fondò la FC Clivense, una nuova squadra calcistica nel quartiere Chievo. La Clivense, già tifata dai vecchi sostenitori del Chievo, è stata promossa in Serie D e ora, con l’acquisizione del marchio ChievoVerona, potrà rinominarsi in modo da far rinascere il ChievoVerona"
Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
dietro la Clivense di oggi c'è del marcio che parte da molto lontano, è bene che questi qui non arrivano a giocare nei professionistigozzata ha scritto: ↑ven 17 mag 2024, 13:11 Essendo decaduti i termini temporali per prendersi il titolo AS LIVORNO CALCIO resta questo:
"Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo, ha acquistato all’asta il marchio “ChievoVerona” per 330.000 euro. Questo marchio apparteneva all’ex squadra di calcio nota più semplicemente come Chievo. La società Chievo fu attiva per anni, giocando diciassette campionati di Serie A fino al 2019. Tuttavia, a causa di problemi finanziari, dichiarò fallimento nel 2021. Nel medesimo anno, Pellissier fondò la FC Clivense, una nuova squadra calcistica nel quartiere Chievo. La Clivense, già tifata dai vecchi sostenitori del Chievo, è stata promossa in Serie D e ora, con l’acquisizione del marchio ChievoVerona, potrà rinominarsi in modo da far rinascere il ChievoVerona"
Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
esatto, quindi dovresti prima fondare una nuova società ES_ AC Livorno, dopodichè aggiudicarti in asta giudiziaria il vecchio marchio AS.gozzata ha scritto: ↑ven 17 mag 2024, 13:11 Essendo decaduti i termini temporali per prendersi il titolo AS LIVORNO CALCIO resta questo:
"Sergio Pellissier, ex calciatore del Chievo, ha acquistato all’asta il marchio “ChievoVerona” per 330.000 euro. Questo marchio apparteneva all’ex squadra di calcio nota più semplicemente come Chievo. La società Chievo fu attiva per anni, giocando diciassette campionati di Serie A fino al 2019. Tuttavia, a causa di problemi finanziari, dichiarò fallimento nel 2021. Nel medesimo anno, Pellissier fondò la FC Clivense, una nuova squadra calcistica nel quartiere Chievo. La Clivense, già tifata dai vecchi sostenitori del Chievo, è stata promossa in Serie D e ora, con l’acquisizione del marchio ChievoVerona, potrà rinominarsi in modo da far rinascere il ChievoVerona"
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Livorno.
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Re: Nuova Società U.S. LIVORNO
oppure aspetti che fallisca bombolao e rilevi l'affiliazione Usl1915 e ti rifai un simbolo con uno sbaffo che lo renda diverso da quello registrato dai tifosoni docche, al netto del fatto che quando scoppia non lasci pendenze con la Lega anche se nei dilettanti non credo siano cifre esose e quindi te le puoi accollare tranquillamente. Non rilevando la società ma solo il titolo devi sanare solo le pendenze con la Lega legate all'affiliazione, e nessun debito contratto con i privati che restano pendenti sulla p.iva della società fallita.